Famiglie di fatto
Una famiglia esiste anche quando i coniugi non sono legati da un vincolo matrimoniale. In questi casi, pur non avendo obblighi giuridici reciproci, la legge prevede diritti e obblighi per i genitori nei confronti dei figli.
Diritti dei figli nati fuori matrimonio
A seguito della L. 219/2012, un figlio nato fuori dal matrimonio ha gli stessi diritti di un figlio nato all’interno del matrimonio. In particolare:
- Ha diritto ad essere accudito, assistito, istruito, educato e mantenuto da entrambi i genitori.
- Ha diritto alla bigenitorialità in caso di separazione dei genitori, ovvero a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Separazione e rapporti con i figli
Nel caso di separazione tra due persone non sposate, non esistono obblighi giuridici tra di loro; quindi, la parte economicamente più debole non ha diritto al mantenimento. Tuttavia, rispetto ai figli, occorre
decidere su:
- Affidamento
- Assegnazione dell’abitazione familiare
- Diritto di visita del genitore non convivente
- Contributo al mantenimento, che tiene conto delle necessità dei figli (vitto, vestiario, alloggio, ecc.) e dei redditi dei genitori.
Inoltre, il genitore non convivente deve contribuire alle spese straordinarie, come quelle mediche e per attività extrascolastiche.
Modalità di regolamentazione dei rapporti
Ci sono tre modalità:
- Ricorso congiunto
I genitori concordano su tutte le questioni. I genitori con l’assistenza di un avvocato depositano un ricorso al Tribunale, che
accoglie la regolamentazione proposta se è nell’interesse dei figli. Questa soluzione è preferibile per la sua rapidità, economicità e
per il mantenimento di buoni rapporti tra i genitori. - Giudiziale
Quando non c’è accordo tra i genitori, il Giudice decide su tutte le questioni, dopo aver sentito i genitori e compiuto gli accertamenti
necessari. - Negoziazione assistita
Introdotto dalla L. 206/2021, questo procedimento permette ai genitori di decidere sull’affidamento, mantenimento e diritto di visita tramite l’assistenza di avvocati, senza comparire davanti al Giudice. Il Procuratore della Repubblica verifica la regolarità e che
risponda all’interesse del minore o di un maggiorenne non autosufficiente.