Modifica delle Condizioni
È possibile richiedere la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal
matrimonio quando si verificano nuove circostanze di fatto o di diritto che giustifichino tale richiesta.
Circostanze che giustificano la richiesta di modifica:
- Un coniuge non è più in grado di contribuire al mantenimento dei figli o dell’altro coniuge per motivi legati al lavoro (ad esempio licenziamento o fallimento) o alla vita personale (come la formazione di una nuova famiglia o la nascita di un altro figlio).
Un figlio diventa economicamente indipendente. - Un figlio cambia residenza.
Modalità per richiedere la modifica:
- Ricorso Congiunto: I coniugi concordano sulla modifica delle condizioni e presentano un ricorso in Tribunale (anche con un unico avvocato per entrambi). In una sola udienza, il tribunale approva la modifica. Questa è la soluzione preferibile, poiché più rapida,
economica e favorisce il mantenimento di buoni rapporti tra i coniugi, con vantaggi anche per i figli. - Giudiziale: Se i coniugi non sono d’accordo sulla modifica, sarà il Giudice a decidere, dopo aver sentito le parti e aver compiuto gli accertamenti necessari.
- Negoziazione Assistita: Con la legge 206/2021, è possibile modificare le condizioni tramite negoziazione assistita dagli
avvocati. In questo caso, non è necessario comparire davanti al Giudice. Gli avvocati redigono un accordo che viene inviato al
Procuratore della Repubblica per verificarne la regolarità. Se ci sono figli minori o maggiorenni non autonomi, il procuratore
accerterà che l’accordo tuteli l’interesse dei figli.